Dal “Corriere Adriatico” del 30.1.2005
nGrande la soddisfazione per aver chiuso il capitolo giudiziario “Ci ha fatto perdere fin troppo tempo a quest’ora avremmo finito”
Torre ascensore, il sindaco Basso commenta la vittoria dal Comune davanti al Tar
“Finalmente possiamo lavorare in pace”
MONTEGRANARO - "La soddisfazione non sta tanto nel fatto dell'aver vinto il contenzioso quanto nel poter finalmente realizzare ciò di cui la città ha bisogno". All'indomani della notizia dell'accoglimento, da parte del Tar delle Marche, del ricorso avanzato dall'amministrazione comunale contro l'atto della Sovrintendenza che annullava l'autorizzazione a suo tempo concessa dalla provincia di Ascoli Piceno, e che di fatto ha segnato lo stop ai lavori per la realizzazione della torre ascensore, l'assessore Graziano Di Battista si esprime con toni soddisfatti.
Soddisfazione più che comprensibile per un assessore che ha sempre sostenuto di aver operato nel giusto e che oggi si dice dispiaciuto per aver dovuto perdere tempo a causa degli "intoppi" che si sono verificati strada facendo.
“La città ha perso tempo - osserva - nel senso che si è allungata la tempistica entro la quale avrebbe potuto disporre di un'opera di fondamentale importanza per collegare i parcheggi al centro storico. Mi dispiace di non averla potuta ultimare prima. Se non vi fossero state le vicende che oramai sono ben note quell'opera, ad oggi, poteva essere già completata ed utilizzata. Ora, finalmente, si è arrivati ad una soluzione definitiva ad un problema che si era creato artificialmente. Noi ci eravamo mossi nella perfetta legalità, cosa che oggi ci viene riconosciuta dal Tar che ha accolto il ricorso”.
La conseguenza pratica alla sentenza del Tar è, ora, la ripresa dei lavori. Condizioni meteorologiche permettendo, ovviamente. Intanto, in una nota, si forniscono alcuni elementi che sono stati alla base della decisione del Tar. Il Tribunale ha censurato l’operato della Soprintendenza - che si sostanziava nell'annullamento dell'autorizzazione precedentemente concessa dalla provincia di Ascoli Piceno - ravvisandovi eccesso di potere, contraddittorietà ed illogicità di motivazione. Infatti il terreno su cui insiste la torre non è sottoposto a vincoli, rientrandovi solo una porzione della passerella di collegamento (già autorizzata dalla Provincia e dalla stessa Soprintendenza in sede di prima autorizzazione) ed inoltre l’altezza della torre subiva addirittura una diminuzione e i materiali costruttivi erano costituiti da elementi metallici di sostegno con superfici laterali in materiali trasparenti come previsto nel progetto originario.
L’atto della Soprintendenza è risultato illogico e contraddittorio, in quanto ha disconosciuto immotivatamente il precedente giudizio di compatibilità paesaggistica, dal momento che le innovazioni introdotte non hanno comportato modifiche sostanziali rispetto al progetto originario. Quindi non è stata assolutamente compromessa la fruibilità degli scorci panoramici.
Per contro la Provincia di Ascoli Piceno, secondo il Tar Marche, ha ben motivato il suo provvedimento favorevole al progetto di variante nelle sue caratteristiche altimetriche, volumetriche e tipologiche che rendono l’intervento complessivo conciliabile con le esigenze di salvaguardia del panorama fruibile da viale Gramsci.
E’ stata ravvisata anche la violazione di legge da parte della Sovrintendenza e della regione Marche che hanno ritenuto ingiustamente (e anche tardivamente) riservato all’esclusiva potestà regionale e non a quella della delegata provincia di Ascoli Piceno il giudizio di compatibilità paesaggistico-ambientale. Infatti la torre ascensore per le sue caratteristiche non rientrava nell’elenco delle opere di rilevante trasformazione del territorio, né è assimilabile a tali interventi. E quindi è stata riaffermata la competenza della provincia di Ascoli Piceno sul progetto di variante dell’intervento costruttivo, corretto e immune da qualsiasi rilievo l’operato del dirigente provinciale. Questi argomenti sono stati ritenuti sufficienti per annullare gli atti della Soprintendenza e della Regione e tutti gli altri motivi di censura svolti dal comune dichiarati assorbiti